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Art. 163-bis

Termini per comparire

Tra il giorno della notificazione [Codice di procedura civile 148] della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi [Codice di procedura civile 155] non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell’attore e con decreto motivato in calce dell’atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.

Se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 70, 70-bis]. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere [Codice di procedura civile 136] all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente.

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