Art. 170
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.
Dopo la costituzione in giudizio [Codice di procedura civile 165, 166] tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti [Codice di procedura civile 237, 286, 292, 306, 330].
È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti.
Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto [Codice di procedura civile 30, 82].
Le comparse [Codice di procedura civile 190] e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l’apposizione sull’originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.