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Art. 174

Immutabilità del giudice istruttore

Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa [Codice di procedura civile 175, 180] e della relazione al collegio [Codice di procedura civile 275].

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 78,79].

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