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Art. 168

Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio

All’atto della costituzione dell’attore [Codice di procedura civile 165], o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto [Codice di procedura civile 166], su presentazione della nota d’iscrizione a ruolo [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 71, 72, 80], il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale [Codice di procedura civile 419; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 38, 40].

Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio [Codice di procedura civile 315, 369, 416, 484], nel quale inserisce la nota d’iscrizione a ruolo, copia dell’atto di citazione [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 51] delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d’udienza [Codice di procedura civile 136], i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze [Codice di procedura civile 132, n. 5].

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