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Capo III – Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 61

Consulente tecnico

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [Codice civile 419; Codice di procedura civile 87].

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

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Art. 62

Attività del consulente

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 90, 91, 92].

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Art. 63

Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato [Codice di procedura civile 192; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 89].

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Art. 64

Responsabilità del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti [Codice penale 314, 366, 373, 376, 377, 384].

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 19].

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Art. 65

Custode

La conservazione e la amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti [Codice di procedura civile 520, 559, 670, n. 2, 676, 679, 750; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 166].

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.

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Art. 66

Sostituzione del custode

Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode.

Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi.

Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all’articolo 65, secondo comma.

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Art. 67

Responsabilità del custode

Ferme le disposizioni del codice penale [Codice penale 334, 335, 349, 351, 366], il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 500 [Codice di procedura civile 179].

Egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia [Codice di procedura civile 521].

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Art. 68

Altri ausiliari

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo [Codice di procedura civile 122, 123, 124, 212, 261, 421, 442, 518, 535, 568, 773].

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge [Codice di procedura civile 733, 765, 769, 786, 790, 791].

Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica [Codice di procedura civile 755].

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