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Art. 62

Attività del consulente

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 90, 91, 92].

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