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Art. 63

Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’articolo 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato [Codice di procedura civile 192; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 89].

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