Art. 64

Responsabilità del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti [Codice penale 314, 366, 373, 376, 377, 384].

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 19].

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