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Art. 65

Custode

La conservazione e la amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti [Codice di procedura civile 520, 559, 670, n. 2, 676, 679, 750; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 166].

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l’ha nominato.

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