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Art. 68

Altri ausiliari

Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sé solo [Codice di procedura civile 122, 123, 124, 212, 261, 421, 442, 518, 535, 568, 773].

Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge [Codice di procedura civile 733, 765, 769, 786, 790, 791].

Il giudice può sempre richiedere l’assistenza della forza pubblica [Codice di procedura civile 755].

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