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Capo III – Dell’inventario

Art. 769

Istanza

L’inventario [Codice civile 484, 529, 705; Codice di procedura civile 760, 762, 764] può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [Codice di procedura civile 763] ed è eseguito dal cancelliere del tribunale [Codice di procedura civile 58] o da un notaio [Codice di procedura civile 770] designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale [Codice di procedura civile 68] .

L’istanza si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125], nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza [Codice civile 43] o eleggere domicilio [Codice civile 47] nel comune in cui ha sede il tribunale.

Il tribunale provvede con decreto [Codice di procedura civile 135, 772].

Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

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Art. 770

Inventario da eseguirsi dal notaio

Quando all’inventario deve procedere un notaio [Codice di procedura civile 769], il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1. le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;

2. copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [Codice di procedura civile 752], dell’istanza e del decreto di rimozione [Codice di procedura civile 763];

3. una nota delle opposizioni [Codice di procedura civile 764, 771] che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza [Codice di procedura civile 43] o del domicilio da essi eletto [Codice civile 47].

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.

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Art. 771

Persone che hanno diritto ad assistere all’inventario

Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario:

1. il coniuge superstite;

2. gli eredi legittimi presunti [Codice civile 565];

3. l’esecutore testamentario [Codice civile 700]; gli eredi istituiti e i legatari [Codice civile 588];

4. i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [Codice di procedura civile 753, 764, 766, 770].

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Art. 772

Avviso dell’inizio dell’inventario

L’ufficiale che procede all’inventario [Codice di procedura civile 769] deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza [Codice civile 43] o non hanno eletto domicilio [Codice civile 47] nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.

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Art. 773

Nomina di stimatore

L’ufficiale che procede all’inventario [Codice di procedura civile 769] nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili [Codice di procedura civile 68; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 161].

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Art. 774

Rinvio delle operazioni

Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti [Codice di procedura civile 771].

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Art. 775

Processo verbale d’inventario

Il processo verbale d’inventario [Codice civile 364] contiene:

1. la descrizione degli immobili [Codice civile 812], mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2. la descrizione e la stima dei mobili [Codice di procedura civile 773], con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;

3. l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4. l’indicazione delle altre attività e passività;

5. la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente [Codice di procedura civile 769]. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio [Codice civile 2214], firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti [Codice di procedura civile 126; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 192].

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Art. 776

Consegna delle cose mobili inventariate

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre [Codice di procedura civile 65].

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Art. 777

Applicabilità delle norme agli altri casi d’inventario

Le disposizioni contenute in questa sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge [Codice civile 52, 64, 72, 1002], salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l’inventario dei beni dei minori [Codice civile 362].

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