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Art. 775

Processo verbale d’inventario

Il processo verbale d’inventario [Codice civile 364] contiene:

1. la descrizione degli immobili [Codice civile 812], mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2. la descrizione e la stima dei mobili [Codice di procedura civile 773], con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;

3. l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4. l’indicazione delle altre attività e passività;

5. la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente [Codice di procedura civile 769]. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio [Codice civile 2214], firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti [Codice di procedura civile 126; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 192].

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