Art. 769
Istanza
L’inventario [Codice civile 484, 529, 705; Codice di procedura civile 760, 762, 764] può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [Codice di procedura civile 763] ed è eseguito dal cancelliere del tribunale [Codice di procedura civile 58] o da un notaio [Codice di procedura civile 770] designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale [Codice di procedura civile 68] .
L’istanza si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125], nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza [Codice civile 43] o eleggere domicilio [Codice civile 47] nel comune in cui ha sede il tribunale.
Il tribunale provvede con decreto [Codice di procedura civile 135, 772].
Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.