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Art. 770

Inventario da eseguirsi dal notaio

Quando all’inventario deve procedere un notaio [Codice di procedura civile 769], il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1. le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;

2. copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [Codice di procedura civile 752], dell’istanza e del decreto di rimozione [Codice di procedura civile 763];

3. una nota delle opposizioni [Codice di procedura civile 764, 771] che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza [Codice di procedura civile 43] o del domicilio da essi eletto [Codice civile 47].

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.

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