Art. 770
Inventario da eseguirsi dal notaio
Quando all’inventario deve procedere un notaio [Codice di procedura civile 769], il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1. le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;
2. copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [Codice di procedura civile 752], dell’istanza e del decreto di rimozione [Codice di procedura civile 763];
3. una nota delle opposizioni [Codice di procedura civile 764, 771] che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza [Codice di procedura civile 43] o del domicilio da essi eletto [Codice civile 47].
La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all’inventario.
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