Art. 771

Persone che hanno diritto ad assistere all’inventario

Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario:

1. il coniuge superstite;

2. gli eredi legittimi presunti [Codice civile 565];

3. l’esecutore testamentario [Codice civile 700]; gli eredi istituiti e i legatari [Codice civile 588];

4. i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [Codice di procedura civile 753, 764, 766, 770].

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