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Art. 772

Avviso dell’inizio dell’inventario

L’ufficiale che procede all’inventario [Codice di procedura civile 769] deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza [Codice civile 43] o non hanno eletto domicilio [Codice civile 47] nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.

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