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TITOLO V – Dei poteri del giudice

Art. 112

Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Il giudice deve pronunciare [Codice di procedura civile 55] su tutta la domanda [Codice di procedura civile 163, 183] e non oltre i limiti di essa [Codice di procedura civile 277]; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti [Codice civile 2907, 2938, 2969; Codice di procedura civile 167].

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Art. 113

Pronuncia secondo diritto

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [Codice civile 1226, 1349, 1733, 1736, 1749, 2045, 2047; Codice di procedura civile 409, 456, 822; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 119].

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile.

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Art. 114

Pronuncia secondo equità a richiesta di parte

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta [Codice di procedura civile 822, 829; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 97, 119].

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Art. 115

Disponibilità delle prove

Salvi i casi previsti dalla legge[Codice civile 2736; Codice di procedura civile 117, 118, 213, 240, 241, 257, 258, 317, 439, 464], il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

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Art. 116

Valutazione delle prove

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti [Codice civile 2700, 2702, 2709, 2716, 2721, 2728, 2733, 2734, 2735, 2738; Codice di procedura civile 209, 232, 281].

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno [Codice di procedura civile 229] a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate [Codice di procedura civile 258] e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo [Codice di procedura civile 88, 126, 207, 219, 245].

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Art. 117

Interrogatorio non formale delle parti

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

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Art. 118

Ordine d’ispezione di persone e di cose

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [Codice di procedura civile 258; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 92, 93, 94, 95], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte [Codice di procedura civile 260, 262] o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 [Codice di procedura civile 351, 352] del Codice di procedura penale [Costituzione 13, 14].

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116 secondo comma [Codice di procedura civile 115].

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 [Codice di procedura civile 179].

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Art. 119

Imposizione di cauzione

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

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Art. 120

Pubblicità della sentenza

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.

Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

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