Art. 114
Pronuncia secondo equità a richiesta di parte
Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta [Codice di procedura civile 822, 829; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 97, 119].
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