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Art. 113

Pronuncia secondo diritto

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [Codice civile 1226, 1349, 1733, 1736, 1749, 2045, 2047; Codice di procedura civile 409, 456, 822; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 119].

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile.

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