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Art. 112

Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Il giudice deve pronunciare [Codice di procedura civile 55] su tutta la domanda [Codice di procedura civile 163, 183] e non oltre i limiti di essa [Codice di procedura civile 277]; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti [Codice civile 2907, 2938, 2969; Codice di procedura civile 167].

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