x

x

Art. 116

Valutazione delle prove

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti [Codice civile 2700, 2702, 2709, 2716, 2721, 2728, 2733, 2734, 2735, 2738; Codice di procedura civile 209, 232, 281].

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno [Codice di procedura civile 229] a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate [Codice di procedura civile 258] e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo [Codice di procedura civile 88, 126, 207, 219, 245].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.