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Art. 118

Ordine d’ispezione di persone e di cose

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [Codice di procedura civile 258; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 92, 93, 94, 95], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte [Codice di procedura civile 260, 262] o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 [Codice di procedura civile 351, 352] del Codice di procedura penale [Costituzione 13, 14].

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116 secondo comma [Codice di procedura civile 115].

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 [Codice di procedura civile 179].

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