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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 169 Att: (riduzione dei termini nel giudizio di cassazione)

Art. 169-bis Att: (sezione della corte di cassazione per l’esame dell’inammissibilità dei ricorsi)

Art. 170 Att: (sezioni unite)

Art. 171 Att: (questione dedotta nel corso della discussione)

Art. 172 Att: (restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite)

Art. 173 Att: (motivazione della sentenza. Enunciazione del motivo di diritto)

Art. 174 Att: (rettifiche ed integrazioni alla motivazione)

Art. 175 Att: (determinazione del giudice di rinvio)

Art. 176 Att: (rilascio del documento da unire alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario)

 

Note introduttive

Il ricorso per cassazione è l’unico mezzo ordinario di impugnazione costituzionalmente obbligato. Gli è stata infatti riconosciuta (art. 111 comma 7 Cost.) una funzione squisitamente garantistica contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.

L’essenziale connotazione del giudizio di cassazione, cioè la sua natura di giudizio di legittimità, si accompagna alla funzione nomofilattica che l’ordinamento giudiziario (art. 65) assegna alla Suprema corte di cassazione, nella sua veste di organo supremo della giustizia: le spetta infatti assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”, regolare i conflitti di competenza e di attribuzioni, e adempiere “gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.

Al tempo stesso, la Cassazione, particolarmente quando siano dedotti motivi attinenti alla mancata assunzione di prove decisive (art. 606 comma 1 lettera d) o alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza (art. 606 comma 1 lettera e), è tenuta ad addentrarsi nelle pieghe più profonde del giudizio di merito, sia pure entro i limiti propri della sua funzione.

Questo dovere, se da un lato offre una tutela più ampia e avanzata ai ricorrenti, dall’altro crea il rischio di decisioni più opinabili perché maggiormente legate a sensibilità e visioni soggettive piuttosto che a un comune e consolidato sentire.

Un ulteriore fattore di crisi sistemica è l’abnorme quantità di ricorsi che si riversano incessantemente sulla Suprema corte. Questo stato di cose è certamente la spia di un bisogno effettivo di giustizia a fronte di decisioni di merito che sembrano prestare il fianco a critiche ma è anche, innegabilmente, il frutto di strategie difensive che puntano sul decorso del tempo per raggiungere esiti estintivi altrimenti impensabili.

La reazione prevedibile a questa condizione di sovraccarico è l’ampliamento, normativo e interpretativo, dell’inammissibilità e dei presupposti che la legittimano.

A ciò si aggiunga la congerie di interventi normativi nella materia penale che certo non favorisce il consolidamento di prassi applicative e indirizzi interpretativi stabili.

Le stesse disposizioni generali del giudizio di legittimità non sfuggono al processo di revisione: così, dando conto delle modifiche più recenti, la L. 11/2018 ha introdotto nell’art. 606 il comma 2-bis che restringe le possibilità di ricorso contro le decisioni di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace; la L. 103/2017 ha introdotto il comma 1-bs nell’art. 607 limitando la possibilità di ricorso del PM contro le sentenze di conferma del proscioglimento.

Il giudizio di cassazione si staglia quindi come crocevia delle difficoltà della giurisdizione contemporanea.

Nella rassegna che segue si darà conto, come d’abitudine, degli indirizzi giurisprudenziali che meglio e più sistematicamente esprimono il modo in cui la nostra Suprema Corte vede se stessa e il compito istituzionale che le spetta.

Art. 606 - Casi di ricorso

1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2;

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

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Art. 607 - Ricorso dell’imputato

1. L’imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.

2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

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Art. 608 - Ricorso del pubblico ministero

1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

3. (abrogato).

4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall’articolo 569 e da altre disposizioni di legge.

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Art. 609 - Cognizione della corte di cassazione

1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

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