Art. 608 - Ricorso del pubblico ministero
1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.
1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
3. (abrogato).
4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall’articolo 569 e da altre disposizioni di legge.
Rassegna giurisprudenziale
Ricorso del pubblico ministero (art. 608)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del PM avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del PM alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile (Sez. 3, 29858/2022).
Il ricorso per cassazione del PM è assoggettato alle previsioni di cui al novellato comma 1-bis, dell’art. 608 allorché riguardi sentenze emesse dopo l’entrata in vigore della L. 103/2017 (Sez. 6, 30747/2018).
L’art. 1-bis dell’art. 608 si applica ai ricorsi del PM presentati dopo l’entrata in vigore della L. 103/2017. La parte ricorrente è, infatti, titolare di una legittima aspettativa circa la valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, alla luce della normativa vigente al momento della proposizione, sicché la nuova disciplina è applicabile solo ai ricorsi presentati dopo la sua entrata in vigore ed inapplicabile a quelli presentati in precedenza (Sez. 5, 4398/2018).