Riferimenti alle norme di attuazione
Art. 79 Att: (esecuzione di ispezioni e perquisizioni personali)
Art. 80 Att: (esecuzione di perquisizioni locali)
Note introduttive
Il Capo II disciplina le perquisizioni che possono essere definite come mezzi di prova finalizzati alla ricerca del corpo del reato o di cose o tracce pertinenti al reato, ivi comprese quelle contenute in sistemi informatici o telematici.
Per la definizione di tali sistemi si rinvia al paragrafo sulla disciplina delle intercettazioni.
Il legislatore consente perquisizioni sia su persone che in luoghi e ciascuna delle due topologie è soggetta ad una specifica disciplina e a limiti.
Le perquisizioni sono disposte con un provvedimento dell’AG competente che assume la forma di un decreto motivato ed eseguite dalla stessa AG o dalla PG su sua delega.
Ove l’attività abbia esito positivo, le cose rinvenute sono sottoposte a sequestro.
1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso, è disposta perquisizione locale.
1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.
2. La perquisizione è disposta con decreto motivato.
3. L’autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l’atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.
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1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione.
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1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all’interessato, con l’avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
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1. Nell’atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all’imputato, se presente, e a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo, con l’avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.
2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l’avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
3. L’autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.
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1. La perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
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1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l’osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
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