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Art. 248 - Richiesta di consegna

1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l’autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. In caso di rifiuto, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione.

Rassegna giurisprudenziale

Richiesta di consegna (art. 248)

È necessario che i provvedimenti di perquisizione e sequestro individuino, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, non bastando una generica indicazione di pertinenza di quanto eventualmente rinvenuto rispetto al reato ipotizzato.

Tuttavia, non è possibile al contrario pretendere l’indicazione dettagliata delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, sia perché il più delle volte le stesse non possono essere specificate a priori, sia perché l’art. 248, nel prevedere la richiesta di consegna quando attraverso la perquisizione si cerca una cosa determinata, implica che oggetto di ricerca possano essere anche cose non determinate, che potranno essere individuate solo all’esito dell’eseguita perquisizione (Sez. 6, 38568/2018).

La richiesta di consegna di documenti che i consulenti tecnici del PM formulino ad un soggetto non è un atto di per sé impugnabile, ma solo contestabile agli stessi consulenti, eventualmente anche con istanza di natura lato sensu amministrativo che coinvolga nella decisione il PM (Sez. 3, 37135/2017).