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Art. 252 - Sequestro conseguente a perquisizione

1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l’osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

Rassegna giurisprudenziale

Sequestro conseguente a perquisizione (art. 252)

Il sequestro del corpo del reato di cui all’art. 253 ha carattere obbligatorio perché mira a sottrarre all’indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo (Sez. 1, 16380/2018).

La nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione e non ne determina l’inutilizzabilità a fini di prova delle stesse.

Ciò in considerazione, all’evidenza, di una sorta di “autosufficienza” della prova, rinvenuta mediante il sequestro, a prescindere dai vizi del provvedimento, costituente il presupposto necessario, il che coincide con un’indubbia e giustificata prevalenza delle esigenze di tutela pubblicistica, legate alla collettività e alla pertinenzialità al reato del bene oggetto di sequestro (Sez. 5, 32009/2018).