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CAPO III – RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI

Riferimenti alle disposizioni di attuazione del codice

Art. 2 Art: (riunione di processi)

 

Note introduttive

I termini procedimento e processo evocano entrambi una sequenza ordinata (e scandita in fasi e gradi) di atti, collegati tra loro dalla comune finalizzazione alla produzione di un effetto giuridico.

In senso propriamente tecnico, tuttavia, il processo deve essere inteso come la parte del procedimento espressamente finalizzata alla verifica giurisdizionale della pretesa punitiva dello Stato.

Esso inizia dunque con l’esercizio da parte del PM dell’azione penale in uno qualsiasi dei modi previsti dal codice di rito (e la conseguente trasformazione dell’indagato in imputato) e si conclude nel momento in cui la verifica giurisdizionale diviene definitiva.

La riunione e la separazione sono istituti che, intesi nel loro senso proprio, non riguardano la fase delle indagini preliminari.

I tre articoli che precedono disciplinano complessivamente le situazioni a fronte delle quali un processo può subire modificazioni per accrescimento (riunione) o diminuzione (separazione).

La regolamentazione normativa consente agevolmente di comprendere le due direttrici privilegiate dal legislatore: lo sfavore per la riunione, il favore per la separazione.

La prima, infatti, comporta solitamente un aggravio dell’impegno giurisdizionale (più questioni di fatto e diritto, più imputazioni, più giudicandi) e del tempo necessario per la definizione del grado di giudizio.

La seconda produce di solito effetti inversi: minore impegno, minore tempo.

D’altronde, la valutazione dell’impatto processuale di queste norme non può essere ridotta ad un’alternativa così secca e uniforme.

La riunione ha dalla sua un duplice pregio: favorisce l’acquisizione di elementi conoscitivi più completi e quindi assicura uno standard probatorio più elevato e qualificato; evita il rischio di un contrasto tra giudicati.

La separazione per contro priva il giudizio inizialmente unitario del quid pluris che le parti stralciate avrebbero potuto assicurare e in qualche misura lo impoverisce e pone il rischio di decisioni contrastanti sul medesimo thema decidendum.

Comunque sia, ognuna delle opzioni possibili allorché ricorrano i presupposti di legge è in grado di incidere non poco sull’equilibrio processuale e questo spiega la necessità dell’accordo tra le parti sancita dall’art. 18 comma 2 per la separazione facoltativa e il generale obbligo del giudice di decidere in materia solo dopo aver sentito l’opinione delle parti processuali.

Art. 17 - Riunione di processi

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall’articolo 12;

b) (abrogato)

c) nei casi previsti dall’articolo 371, comma 2, lettera b).

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.

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Art. 18 - Separazione di processi

1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:

a) se, nell’udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’articolo 422;

b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione;

d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;

e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

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Art. 19 - Provvedimenti sulla riunione e separazione

1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

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