CAPO III – RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI
Riferimenti alle disposizioni di attuazione del codice
Art. 2 Art: (riunione di processi)
Note introduttive
I termini procedimento e processo evocano entrambi una sequenza ordinata (e scandita in fasi e gradi) di atti, collegati tra loro dalla comune finalizzazione alla produzione di un effetto giuridico.
In senso propriamente tecnico, tuttavia, il processo deve essere inteso come la parte del procedimento espressamente finalizzata alla verifica giurisdizionale della pretesa punitiva dello Stato.
Esso inizia dunque con l’esercizio da parte del PM dell’azione penale in uno qualsiasi dei modi previsti dal codice di rito (e la conseguente trasformazione dell’indagato in imputato) e si conclude nel momento in cui la verifica giurisdizionale diviene definitiva.
La riunione e la separazione sono istituti che, intesi nel loro senso proprio, non riguardano la fase delle indagini preliminari.
I tre articoli che precedono disciplinano complessivamente le situazioni a fronte delle quali un processo può subire modificazioni per accrescimento (riunione) o diminuzione (separazione).
La regolamentazione normativa consente agevolmente di comprendere le due direttrici privilegiate dal legislatore: lo sfavore per la riunione, il favore per la separazione.
La prima, infatti, comporta solitamente un aggravio dell’impegno giurisdizionale (più questioni di fatto e diritto, più imputazioni, più giudicandi) e del tempo necessario per la definizione del grado di giudizio.
La seconda produce di solito effetti inversi: minore impegno, minore tempo.
D’altronde, la valutazione dell’impatto processuale di queste norme non può essere ridotta ad un’alternativa così secca e uniforme.
La riunione ha dalla sua un duplice pregio: favorisce l’acquisizione di elementi conoscitivi più completi e quindi assicura uno standard probatorio più elevato e qualificato; evita il rischio di un contrasto tra giudicati.
La separazione per contro priva il giudizio inizialmente unitario del quid pluris che le parti stralciate avrebbero potuto assicurare e in qualche misura lo impoverisce e pone il rischio di decisioni contrastanti sul medesimo thema decidendum.
Comunque sia, ognuna delle opzioni possibili allorché ricorrano i presupposti di legge è in grado di incidere non poco sull’equilibrio processuale e questo spiega la necessità dell’accordo tra le parti sancita dall’art. 18 comma 2 per la separazione facoltativa e il generale obbligo del giudice di decidere in materia solo dopo aver sentito l’opinione delle parti processuali.