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Art. 18 - Separazione di processi

1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:

a) se, nell’udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’articolo 422;

b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione;

d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;

e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

Rassegna giurisprudenziale

Separazione di processi (art. 18)

Questo istituto comporta che da un processo inizialmente unitario siano sottratte parti (intese come posizioni di singoli imputati o gruppi di imputati collegate a singole imputazioni o gruppi di imputazioni) le quali danno vita a giudizi autonomi da quello originario.

A differenza della riunione, la separazione è un atto dovuto per il giudice allorché ricorra una qualsiasi delle condizioni elencate dall’art. 18 comma 1.

L’obbligatorietà del provvedimento conosce un’unica eccezione che si ha quando l’unitarietà del processo sia assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti.

L’art. 18 comma 2 ha poi disegnato un caso di separazione facoltativa, genericamente collegata alla speditezza del processo.

Il provvedimento del giudice richiede comunque l’accordo delle parti processuali.

Non va confuso con la separazione disciplinata dall’art. 18 il diverso istituto della separazione dei procedimenti in fase di indagini regolato dall’art. 130-bis Att.  il quale consente al PM, prima di esercitare l’azione penale, di scindere i procedimenti quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 18 comma 1 lettera e-bis.