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Art. 19 - Provvedimenti sulla riunione e separazione

1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti sulla riunione e separazione (art. 19)

Riunioni e separazioni disposte dal PM nella fase delle indagini preliminari

È indiscussa la prerogativa del PM di accorpare o separare procedimenti o loro singole parti ove lo reputi indispensabile o conveniente per le esigenze delle indagini (Sez. 5, 2174/2013)

L’uso di questo potere non può comunque sovvertire la disciplina complessivamente prevista dall’art. 405 in tema di forme e termini per l’esercizio dell’azione penale nel senso che, ad esempio, non può comportare indebiti prolungamenti dei termini decorrenti dalla prima iscrizione della notizia di reato fatta ai sensi dell’art. 335.

La riunione, in particolare, è possibile solo quando ricorrano le stesse condizioni che la giustificherebbero in sede processuale.

 

Natura ordinatoria e inimpugnabilità del provvedimento di riunione o separazione

I provvedimenti che dispongono (positivamente o negativamente) in materia di riunione e separazione sono meramente ordinatori e non impugnabili, in virtù del principio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 7, 24542/2018).

 

Termine per la riunione

La riunione può avvenire in qualsiasi momento del grado processuale e dunque anche dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Sez. 2, 983/2010).

 

Dovere di sentire le parti

È un adempimento obbligatorio, come si è visto.

Non è indispensabile che le parti abbiano effettivamente espresso la loro opinione, essendo sufficiente che siano state preventivamente informate della possibilità di un provvedimento di riunione e quindi messe in grado di interloquire.

Se poi, per inerzia o negligenza, esse non esercitano questa facoltà, il provvedimento emesso è comunque legittimo (Sez. 6, 6221/2005).

 

Differenza di requisiti tra connessione e riunione

Questo tema è stato affrontato e risolto da SU, 27343/2013.

Era controverso se la competenza per connessione (artt. 15/16) richiedesse oppure no il requisito della pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado del procedimento.

Le Sezioni unite, in adesione all’orientamento in precedenza minoritario, hanno affermato che quel requisito non è richiesto poiché la connessione è un istituto autonomo e, a differenza della riunione, non è rimessa a valutazioni discrezionali del giudice.