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Art. 17 - Riunione di processi

1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall’articolo 12;

b) (abrogato)

c) nei casi previsti dall’articolo 371, comma 2, lettera b).

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.

Rassegna giurisprudenziale

Riunione di processi (art. 17)

Premessa definitoria

Condizioni richieste per la riunione

La riunione è possibile solo in presenza di plurimi presupposti.

Il primo è la pendenza nello stesso stato e grado dei processi da riunire. Questa locuzione sta ad indicare che i processi devono trovarsi nel medesimo grado di giudizio (primo, secondo o terzo) e nella stessa fase (ad esempio, in riferimento al primo grado, l’udienza preliminare o la fase dibattimentale).

Il secondo è che i processi siano incardinati presso il medesimo giudice, cioè nella stessa sede giudiziaria e dinanzi il medesimo organo giudicante (ad esempio, siano tutti pendenti presso il Tribunale, che sia in composizione collegiale o monocratica).

Si applica, nel caso in cui i processi riunibili pendano dinanzi diversi giudici o diverse sezioni del medesimo ufficio, il disposto dell’art. 2 Att. 

Il dirigente dell’ufficio o il presidente di sezione designa il giudice cui è stato assegnato per primo uno dei processi medesimi, fatta eccezione (da giustificare con un decreto motivato) per i casi in cui la riunione sia sconsigliata da rilevanti esigenze di servizio o possa pregiudicare la rapida definizione dei processi.

La designazione, se alcuni dei processi pendono dinanzi il tribunale collegiale e altri dinanzi quello monocratico, avviene sempre a favore del primo.

Il giudice assegnatario può non disporre la riunione e in tal caso restituisce gli atti.

Il terzo presupposto è che la riunione non determini un ritardo nella definizione dei processi, cioè non ne prolunghi la durata oltre il tempo prevedibile per il completamento dei singoli processi da riunire.

Se questi presupposti ricorrono tutti, la riunione è possibile in tutti i casi di connessione elencati dall’art. 12 e negli ulteriori casi che, ai sensi dell’art. 371 comma 2 lettera b) consentono il collegamento delle indagini di uffici diversi del PM.

 

Facoltatività della riunione e adempimenti preliminari al relativo provvedimento

Il giudice che accerti la presenza dei suddetti presupposti ha la facoltà ma non l’obbligo di disporre la riunione.

Se ne ravvisa l’utilità processuale, può provvedere sia a richiesta di parte che d’ufficio ma solo dopo avere sentito il parere delle parti.

 

Riunioni e separazioni disposte dal PM nella fase delle indagini preliminari

È indiscussa la prerogativa del PM di accorpare o separare procedimenti o loro singole parti ove lo reputi indispensabile o conveniente per le esigenze delle indagini (Sez. 5, 2174/2013)

L’uso di questo potere non può comunque sovvertire la disciplina complessivamente prevista dall’art. 405 in tema di forme e termini per l’esercizio dell’azione penale nel senso che, ad esempio, non può comportare indebiti prolungamenti dei termini decorrenti dalla prima iscrizione della notizia di reato fatta ai sensi dell’art. 335.

La riunione, in particolare, è possibile solo quando ricorrano le stesse condizioni che la giustificherebbero in sede processuale.

 

Natura ordinatoria e inimpugnabilità del provvedimento di riunione o separazione

I provvedimenti che dispongono (positivamente o negativamente) in materia di riunione e separazione sono meramente ordinatori e non impugnabili, in virtù del principio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione (Sez. 7, 24542/2018).

 

Termine per la riunione

La riunione può avvenire in qualsiasi momento del grado processuale e dunque anche dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Sez. 2, 983/2010).

 

Dovere di sentire le parti

È un adempimento obbligatorio, come si è visto.

Non è indispensabile che le parti abbiano effettivamente espresso la loro opinione, essendo sufficiente che siano state preventivamente informate della possibilità di un provvedimento di riunione e quindi messe in grado di interloquire.

Se poi, per inerzia o negligenza, esse non esercitano questa facoltà, il provvedimento emesso è comunque legittimo (Sez. 6, 6221/2005).

 

Differenza di requisiti tra connessione e riunione

Questo tema è stato affrontato e risolto da SU, 27343/2013.

Era controverso se la competenza per connessione (artt. 15/16) richiedesse oppure no il requisito della pendenza dei procedimenti connessi nello stesso stato e grado del procedimento.

Le Sezioni unite, in adesione all’orientamento in precedenza minoritario, hanno affermato che quel requisito non è richiesto poiché la connessione è un istituto autonomo e, a differenza della riunione, non è rimessa a valutazioni discrezionali del giudice.