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CAPO VI – CAPACITÀ E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE

Note introduttive

Le norme dei capi VI e VI-bis definiscono anzitutto (art. 33), rinviando per relationem all’Ordinamento giudiziario (RD 12/1941 e ss. mm.), le condizioni di capacità del giudice e la determinazione del numero di giudici necessari per la costituzione dei collegi.

Questa necessità definitoria va posta in collegamento con le previsioni dell’art. 178 comma 1 lett. a) e 179 comma 1 che qualificano in termini di nullità assoluta l’inosservanza delle norme sulla capacità e sulla composizione numerica.

Il legislatore ha comunque esplicitamente escluso dall’area della capacità tutte le disposizioni che regolano la destinazione dei giudici e i criteri di formazione dei collegi e di distribuzione del lavoro giudiziario.

Gli artt. 33-bis e ss. definiscono a loro volta il riparto delle attribuzioni tra il tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica.

È infine regolata la competenza per connessione, affidata al tribunale in composizione collegiale (art. 33-quater).

Le norme successive (artt. 33-quinquies e ss.) disciplinano gli effetti della violazione delle regole delineate dagli articoli precedenti.

Il legislatore ha inteso configurare il tribunale collegiale come organo a competenza specifica e tassativa (in genere i reati più gravi o di più complesso accertamento) e quello monocratico come organo a competenza residuale (gli spetta la cognizione di tutti gli affari non devoluti al tribunale collegiale).

L’ovvio presupposto di questa scelta è la presunzione che un organo collegiale assicuri meglio di uno monocratico l’esperienza e la qualificazione necessarie per la decisione di giudizi complessi e comunque di maggiore invasività nella sfera degli imputati.

La disciplina, come sempre quando vengono in rilievo questioni di competenza, ha direttamente a che fare col principio del giudice naturale precostituito per legge, sebbene qui in modo più affievolito che altrove, trattandosi comunque di una mera distribuzione di affari tra articolazioni interne di un medesimo organo giurisdizionale. Questo spiega la salvaguardia degli atti processuali compiuti e delle prove acquisite dal giudice incompetente.

Le parti del processo, dunque anche la difesa, hanno voce in capitolo essendogli attribuita la facoltà di eccepire l’inosservanza delle norme in esame che comunque il giudice ha il potere di rilevare anche d’ufficio.

Art. 33 - Capacità del giudice

1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

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Art. 33-bis - Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo comma,440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale;

d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dall’articolo 1136 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l’applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

i-bis) delitti previsti dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

l) delitto previsto dall’articolo 593-ter del codice penale;

m) delitto previsto dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall’articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall’articolo 512-bis del codice penale;

p) delitti previsti dall’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall’articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell’articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell’ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

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Art. 33-ter - Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’articolo 80, del medesimo testo unico.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall’articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.

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Art. 33-quater - Effetti della connessione sulla composizione del giudice

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.

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