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Art. 33 - Capacità del giudice

1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico.

Rassegna giurisprudenziale

Capacità del giudice (art. 33)

Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 116/2017, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33, la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 (Sez. 3. 20202/2021).

L’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio, salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, comma 1 non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’Ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti. In altri termini, si è ritenuto, quindi, che le irregolarità in tema di formazione dei collegi incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178 lett. a) solo quando siano rivolte ad eludere o violare il principio del giudice naturale, precostituito per legge, attraverso assegnazioni extra ordinem, perché effettuate del tutto al di fuori di ogni criterio tabellare proprio per costituire un giudice ad hoc: situazioni dinanzi alle quali non può affermarsi che la decisione sulla regiudicanda sia stata emessa da un giudice precostituito per legge (Sez. 2, 9051/2018).

Le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al giudice collegiale o monocratico non si considerano attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante, ai sensi dell’art. 33 comma 3 e, quindi, la violazione delle disposizioni in argomento non determina una nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 179, come invece è previsto per le violazioni attinenti alla capacità del giudice e al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante (Sez. 1, 5152/2016).

L’art. 33 stabilisce chiaramente che le condizioni di capacità del giudice sono stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario (comma 1) e che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alla sezioni, formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, ciò in coerenza con il precetto generale di cui all’art. 107 comma 3 Cost., secondo cui i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni. Nessuna norma, primaria o secondaria, prevede del resto un’ipotesi di nullità per il caso in cui una decisione venga assunta da un magistrato maggiormente specializzato in una materia piuttosto che in un’altra, avendo la giurisprudenza di legittimità più volte chiarito che la decisione può considerarsi inesistente solo se emessa da un soggetto estraneo all’ordinamento giudiziario che si arroghi la qualità di giudice (Sez. 3, 29881/2018).

La trattazione del procedimento da parte di un giudice di prima nomina secondo i criteri tabellari adottati dal dirigente dell’ufficio non integra alcun profilo di nullità poiché la violazione della norma ordinamentale non incide sulla capacità del giudice. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità ex artt. 33, comma 1 e 178, comma 1, lett. a), solo in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, mentre resta priva di rilievo processuale la semplice inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall’ordinamento giudiziario (Sez. 6, 24537/2017).

L’integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente, in assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 43-bis Ord. giud. (impedimento o mancanza di giudici ordinari), che si riferisce all’esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, costituisce mera irregolarità, non sanzionata da alcuna nullità, che non può ricondursi alla previsione dell’art. 178, comma 1, lett. a). non riguardando le condizioni di capacità del giudice o di regolare costituzione del collegio, ma la destinazione agli uffici giudiziari e la formazione del collegio stesso, che, per espressa disposizione dell’art. 33, comma 2, non attengono alle menzionate condizioni (Sez. 5, 36083/2018).