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Art. 33-quater - Effetti della connessione sulla composizione del giudice

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica, si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.

Rassegna giurisprudenziale

Effetti della connessione sulla composizione del giudice (art. 33-quater)

Nel caso in cui il giudice monocratico chiamato a giudicare una pluralità di reati rilevi che uno di essi è di competenza collegiale e trasmetta l’intero processo al tribunale in siffatta composizione, nulla vieta al giudice ad quem di regolare secondo valutazioni di opportunità ispirate alla speditezza del giudizio ed a ragioni di funzionalità del processo, insindacabili in quanto espressione di poteri ordinatori e non collegati alla regola processuale di cui all’art. 33-quater, di separare la posizione dell’imputato per il reato di competenza monocratica contestato in concorso con altro imputato.

Non può infatti sussistere conflitto sui poteri ordinatori del giudice, quale quello di separare o meno una posizione processuale ovvero la cognizione di una condotta contestata con altre, tenuto conto che, nella specie, non risulta posta una questione conflittuale in ordine alla connessione tra procedimenti (Sez. 1, 35751/2017).

L’attribuzione dei procedimenti alla cognizione del giudice collegiale, determinata da ragioni di connessione, diviene definitiva e irrevocabile per effetto dell’esercizio dell’azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis (Sez. 1, 69/2014).