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Art. 33-ter - Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all’articolo 80, del medesimo testo unico.

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall’articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.

Rassegna giurisprudenziale

Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica (art. 33-ter)

Il giudice monocratico, se rileva la competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al PM solo quando l’imputato sia rimasto privo dell’udienza preliminare, a causa di una erronea valutazione addebitabile allo stesso PM e al fine di assicurare la garanzia della detta udienza. Se invece l’udienza preliminare c’è stata, si applica la regola generale secondo cui l’attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase (Sez. 2, 47087/2017).

Il tribunale in composizione collegiale, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice monocratico, deve sempre trasmettere gli atti al giudice competente. Il tribunale monocratico, invece, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del giudice collegiale deve rimettere gli atti direttamente al giudice competente, se il dibattimento è stato instaurato a seguito dell’udienza preliminare, o altrimenti rimettere gli atti al PM, sempre con un provvedimento di natura ordinatoria. Più in generale, l’art. 33-septies pare costruire i provvedimenti relativi come espressione di un onere proprio del giudice, non presidiato da specifiche garanzie difensive nella fase del suo esercizio, ma solo nella successiva fase del giudizio dinanzi al giudice indicato come competente (Sez. 2, 16936/2016).