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GIUDIZIO ABBREVIATO

Riferimenti alle norme di attuazione

Art. 134 Att: (sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso)

Art. 134 bis Att: (partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato)

 

Note introduttive

Le disposizioni sul giudizio abbreviato aprono il sesto libro del codice, focalizzato sui procedimenti speciali.

Si intendono come tali i procedimenti che presentano uno o più elementi di divergenza rispetto alla sequenza di fasi e gradi che scandisce il giudizio ordinario.

L’elemento specializzante del giudizio abbreviato è rappresentato dall’assenza della fase cognitiva dibattimentale, la quale è a sua volta effetto diretto della scelta dell’imputato di accettare di essere giudicato essenzialmente sulla base degli atti raccolti dal PM nella fase delle indagini preliminari.

L’iniziativa è riservata esclusivamente all’imputato stesso il quale può manifestare la sua volontà personalmente o per il tramite di un procuratore speciale.

La richiesta, da rivolgere al GUP, può essere presentata senza alcuna condizione (giudizio abbreviato cosiddetto puro o secco) oppure essere subordinata all’acquisizione di integrazioni probatorie (giudizio abbreviato condizionato) ed in tal caso essere ulteriormente subordinata, per l’eventualità del rigetto dell’istanza, all’ammissione dell’abbreviato puro o dell’applicazione concordata di pena.

La richiesta del rito abbreviato proposta nel corso dell’udienza preliminare implica la sanatoria di qualsiasi nullità non assoluta che abbia viziato gli atti compiuti, la non rilevabilità delle cause di inutilizzabilità non derivanti dalla violazione di un divieto probatorio (le cosiddette inutilizzabilità fisiologiche che si contrappongono a quelle patologiche) e la preclusione di ogni questione sulla competenza per territorio.

Una volta ammesso, il giudizio abbreviato si svolge nel rispetto delle norme che disciplinano l’udienza preliminare, fatta eccezione per le disposizioni contenute negli artt. 422 e 423.

È ammessa la costituzione di parte civile che tuttavia, se intervenuta a rito già ammesso, ne implica l’accettazione.

Il giudice, ove ritenga la non decidibilità del giudizio allo stato degli atti disponibili, può assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ma in tal caso torna applicabile la facoltà del PM di modificare o integrare l’imputazione secondo la previsione dell’art. 423.

Se, nei casi contemplati dall’art. 441-bis comma 1, il PM modifica l’imputazione, l’imputato ha facoltà di chiedere la celebrazione del giudizio a suo carico nelle forme ordinarie. Se invece questi acconsente alla conservazione del rito abbreviato, gli spetta chiedere l’ammissione di nuove prove che siano pertinenti alle modifiche e in tal caso il PM può chiedere l’ammissione della prova contraria.

Conclusa la discussione, il giudice emette la sentenza servendosi degli atti trasmessi dal PM al GUP a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, degli atti acquisiti e delle memorie presentate ai sensi dell’art. 419 comma 2 e delle ulteriori prove acquisite in udienza.

Se il GUP afferma la responsabilità dell’imputato ed emette quindi a suo carico una sentenza di condanna, la pena da infliggere è ridotta della metà per i reati contravvenzionali e di un terzo per i delitti.

Le decisioni del GUP a conclusione del giudizio abbreviato sono appellabili entro i limiti delineati dall’art. 443.

La disciplina fin qui descritta ha subito importanti modifiche ad opera della recentissima L. 33/2019. Per effetto della riforma, il giudizio abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Le interpolazioni necessarie per l’introduzione della causa di inammissibilità hanno riguardato l’art. 438 (aggiunta dei commi 1-bis e 6-ter e sostituzione del comma 6), l’art. 441-bis (aggiunta del comma 1-bis) e l’art. 442 (abrogazione del secondo e terzo periodo del comma 2).

L’art. 5 comma 1 della Legge in esame ha assai opportunamente chiarito che la modifica in senso restrittivo si applica solo “ai fatti commessi successivamente alla data in vigore della medesima legge”.

Art. 438 - Presupposti del giudizio abbreviato

1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.

1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.

4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
5. L’imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta all’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2.

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Art. 439 - Richiesta di giudizio abbreviato

(abrogato)

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Art. 440 - Provvedimenti del giudice

(abrogato)

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Art. 441 - Svolgimento del giudizio abbreviato

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.

6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4.

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Art. 441-bis - Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato

1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall’articolo 423, comma 1, l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4.

2. La volontà dell’imputato è espressa nelle forme previste dall’articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell’imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l’integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l’imputato può chiedere l’ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell’articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall’articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.

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Art. 442 - Decisione

1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell’udienza.

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto.

3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso.

4. Si applica la disposizione dell’articolo 426 comma 2.

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Art. 443 - Limiti all’appello

1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.

2. (abrogato).

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599.

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