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Art. 441 - Svolgimento del giudizio abbreviato

1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all’articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.

6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4.

Rassegna giurisprudenziale

Svolgimento del giudizio abbreviato (art. 441)

In caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di posizioni giudicate mediante rito abbreviato condizionato e di posizioni giudicate mediante rito abbreviato incondizionato, il regime di assunzione e utilizzazione delle prove deve seguire le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendo la trattazione del simultaneus processus modificare la disciplina imposta per legge per ogni singolo rapporto processuale: ne consegue che, dato che la parte giudicata con rito abbreviato incondizionato non ha diritto né a partecipare all'assunzione delle prove ammesse in via integrativa nel rito abbreviato condizionato né ad utilizzare i risultati delle stesse, l'eventuale partecipazione del difensore dell'imputato ammesso al rito abbreviato secco all'assunzione delle prove richieste dal coimputato non vale a trasformare il rito né a configurare alcuna sanatoria. Le regole formali (art. 438, comma 3) che presiedono alla richiesta del giudizio abbreviato escludono, infatti, che iniziative difensive non sicuramente riconducibili alla volontà dell'imputato possano stravolgere le regole di utilizzazione delle prove che quest'ultimo ha accettato.
Nel caso di specie, la difesa lamentava che il GUP, a fronte delle distinte scelte processuali degli imputati (uno aveva optato per il giudizio abbreviato ordinario, l’altro per il giudizio abbreviato condizionato) non aveva disposto la separazione dei procedimenti, in tal modo finendo per utilizzare, nonostante l'eccezione della difesa, anche nei confronti del primo, le risultanze delle testimonianze assunte n sede di integrazione probatoria (Sez. 5, 27964/2022).

In tema di giudizio abbreviato, l'accertamento tecnico disposto dal giudice va qualificato come perizia, con la conseguenza che l'omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullità a regime intermedio, a norma degli artt. 178, c. 1, lett. c) e 180, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado (Sez. 4, 24892/2021).

Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell’art. 438, comma 5, o nel quale l’integrazione sia stata disposta a norma dell’art. 441, comma 5, è possibile la modifica dell’imputazione solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall’art. 423 (SU, 5788/2020).

In tema di celebrazione del giudizio abbreviato, la disciplina normativa che limita la facoltà dell’imputato di richiedere la celebrazione dell’udienza in forma pubblica, al solo giudizio di primo grado e non anche a quello di appello è conforme all’art. 6 par. 1 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha ritenuto sussistente il contrasto solo in ipotesi di mancato riconoscimento di possibilità di sollecitare l’udienza pubblica in entrambi i gradi di giudizioÈ indubbio che la disposizione di cui all’art. 441, comma 3, secondo cui “il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta gli imputati”, sia destinata a regolamentare esclusivamente le modalità di celebrazione del giudizio abbreviato di primo grado, dedicando il legislatore una norma ad hoc al giudizio abbreviato di secondo grado – l’ art. 443 – che, quanto alle sue modalità di celebrazione, al comma 4, fa espresso rinvio alle “forme previste” dall’art. 599, imponendo in tal modo la celebrazione “camerale” del giudizio di secondo grado in tutte le ipotesi di decisione emessa a seguito di giudizio abbreviato in primo grado, anche lì dove l’imputato contesti l’intervenuta affermazione di responsabilità, senza alcuna deroga (invero, non prevista dal suddetto art. 599, a differenza di ciò che avviene per l’abbreviato in primo grado). Ciò deriva dalla disciplina “tipica” del rito premiale in questione, accettata dall’imputato all’atto della proposizione dell’istanza, il che esclude alla radice dubbi di compatibilità con la disciplina costituzionale o sopranazionale (posto che la modalità di celebrazione del giudizio di appello rientra, in tal modo, nelle condizioni di “semplificazione” cui è correlata la componente premiale del rito)». Da qui deriva l’assenza del correlato “diritto” dell’imputato a veder accolta una istanza a ciò diretta e l’assenza di alcuna ipotesi di sanzione processuale per il rigetto di una istanza che – come si è detto – non trova fondamento alcuno nella disciplina positiva. La regolamentazione normativa ordinaria deve essere considerata conforme ai contenuti delle norme costituzionali e sovranazionali in virtù di alcune considerazioni di fondo, così sintetizzabili: a) la pubblicità delle udienze non è un diritto insuscettibile di conformazione legale in rapporto alle diverse tipologie di procedure giudiziarie, in un’ottica di contemperamento di interessi con altri valori di pari rango; b) in sede di giudizio abbreviato, instaurato su richiesta di parte, la pubblicità è garantita su richiesta dell’imputato in primo grado; c) il giudizio di appello, per sua natura, non è luogo tipico di ricostruzione dei fatti controversi ma di critica tecnica dei contenuti della decisione di primo grado; d) il giudizio abbreviato resta una forma di definizione del processo con componente premiale in caso di condanna. Va peraltro escluso che il rito speciale in questione, in rapporto al valore della pubblicità, sia in contrasto con i contenuti dell’art. 6 CEDU, proprio in rapporto al fatto che in primo grado è assicurata la pubblicità su richiesta di parte. La ricognizione della vigente disciplina esclude pertanto la fondatezza di eventuali dubbi di costituzionalità (anche in rapporto al parametro di cui all’ art. 117 Cost. per mancata osservanza di obblighi internazionali) sul tema in trattazione. Del resto, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella decisione 80/2011 (ove si è ritenuta conforme alla Convenzione la disciplina del ricorso per cassazione avverso le decisioni applicative di misure di prevenzione, pur dopo l’accoglimento della questione posta in riferimento ai gradi di merito con la decisione 93/2010), «al fine della verifica del rispetto del principio di pubblicità, occorre guardare alla procedura giudiziaria nazionale nel suo complesso: sicché, a condizione che una pubblica udienza sia stata tenuta in prima istanza, l’assenza di analoga udienza in secondo o in terzo grado può bene trovare giustificazione nelle particolari caratteristiche del giudizio di cui si tratta». La valenza del controllo immediato del quisque de populo sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all’aula di udienza – uno degli strumenti di garanzia della correttezza dell’amministrazione della giustizia – si apprezza, difatti, secondo un classico, risalente ed acquisito principio, in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti; mentre si attenua grandemente allorché al giudice competa soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative; nel caso del giudizio abbreviato, peraltro, l’assenza di pubblicità del giudizio di appello non è estranea alla struttura semplificata del rito e pertanto la limitazione trova ulteriore punto di giustificazione nella componente premiale - influente sulla richiesta di celebrazione proveniente dall’imputato - e nel valore costituzionale della ragionevole durata del processo giudizio (Sez. 1, 8163/2015).

A differenza del ridotto potere del giudice di ammissione della prova, al momento della richiesta di abbreviato cd. condizionato, non vi è ragione per ritenere che, anche in caso di abbreviato cd. condizionato, il giudice non possa, all’esito della compiuta attività istruttoria, revocare, anche implicitamente, l’ammissione della prova per la sua superfluità e, in tal caso, la mancanza di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, 53823/2017).

L’esercizio del potere di integrazione probatoria del GUP in sede di giudizio abbreviato non è suscettibile di sindacato in Cassazione, trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale.

Né, sotto altro profilo, è rilevante il “momento” in cui il GUP abbia ritenuto di esercitare tale facoltà, che può intervenire anche successivamente al termine della discussione e, quindi, anche dopo che il giudice si è già ritirato in camera di consiglio per la decisione (Sez. 2, 16057/2018).

In tema di giudizio abbreviato, al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603, comma 3, potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello. In sostanza nel giudizio abbreviato d’appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell’art. 441, comma 5 che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (Sez. 2, 7478/2014).