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POLIZIA GIUDIZIARIA

Riferimenti alle disposizioni di attuazione del codice

Art. 5 Att.: (composizione delle sezioni di polizia giudiziaria)

Art. 6 Att.: (costituzione dell’organico delle sezioni)

Art. 7 Att.: (ripianamento organico e posti vacanti)

Art. 8 Att.: (assegnazione alle sezioni)

Art. 9 Att.: (direzione e coordinamento delle sezioni)

Art. 10 Att.: (stato giuridico e carriera del personale delle sezioni)

Art. 11 Att.: (trasferimenti del personale delle sezioni)

Art. 12 Att.: (servizi di polizia giudiziaria)

Art. 13 Att.: (servizi operanti in ambìto più vasto del circondario)

Art. 14 Att.: (allontanamento dei dirigenti dei servizi)

Art. 15 Att.: (promozioni)

Art. 16 Att.: (sanzioni disciplinari)

Art. 17 Att.: (procedimenti disciplinari)

Art. 18 Att.: (ricorso)

Art. 19 Att.: (sospensione cautelare)

Art. 20 Att.: (disposizione transitoria)

 

Note introduttive

Il titolo III, secondo una corretta progressione sistematica, regola l’organizzazione e le funzioni della PG subito dopo la “presentazione” del PM.

È palese infatti la fisiologica connessione tra l’organo responsabile delle indagini preliminari e dell’esercizio dell’azione penale e le agenzie investigative che ne rappresentano il braccio operativo.

In sintonia con l’art. 109 Cost., il legislatore ha reso effettivo il precetto della subordinazione della PG all’AG ma ha lasciato alla prima margini consistenti di autonomia, affidandole la responsabilità generale di “prendere notizia dei reati” e quella specifica di compiere tutte le attività funzionali indispensabili nella primissima fase delle indagini.

Successive parti del codice (artt. 347/357), alle quali si rimanda per gli opportuni approfondimenti, disciplinano nel dettaglio le specifiche attività della PG con l’obiettivo di renderle conformi agli standard di correttezza istituzionale e alle garanzie per chi ne subisce gli effetti che è lecito attendersi in un ordinamento democratico.

Art. 55 - Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

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Art. 56 - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

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Art. 57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.

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Art. 58 - Disponibilità della polizia giudiziaria

1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto.

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L’autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria.

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Art. 59 - Subordinazione della polizia giudiziaria

1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L’ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell’attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all’articolo 55, comma 1.

 

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