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Art. 55 - Funzioni della polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Rassegna giurisprudenziale

Funzioni della polizia giudiziaria (art. 55)

L’esame di un apparato telefonico cellulare per estrarne, all’insaputa del titolare, il relativo numero telefonico non è qualificabile né come perquisizione ex art. 352, dato che la PG non è evidentemente andata alla ricerca del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti, né come ispezione di cose, posto che l’utenza non è qualificabile come traccia o altro effetto materiale del reato, come previsto dall’art. 244, comma 1 e 246; ancora, l’ottenimento, con le modalità di cui si è detto, della utenza telefonica cellulare non è in alcun modo assimilabile alla acquisizione dei dati del traffico telefonico per la quale, necessita della previa autorizzazione dell’AG dato che non si tratta di accertare i contatti che detta utenza avrebbe intrattenuto con altre utenze ma solo di individuare il mero numero di utenza telefonica dell’apparecchio esaminato, così che è del tutto estraneo al tema in trattazione quello proposto da diversi ricorrenti in merito ad affermate violazioni, anche convenzionali, del diritto alla riservatezza.

Si tratta allora, evidentemente, di quelle attività urgenti ed “innominate” di PG di cui agli artt. 55 e 348, finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova mediante la raccolta di ogni elementi utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole, come riconosciuto del resto dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire, per un verso, che l’acquisizione di un cellulare e dei dati segnalati sul display si collocano tra gli atti urgenti demandati alla PG e, come tali, non subordinati a preventiva autorizzazione della AG e, dall’altro, che anche la ulteriore rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato nella memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilabile all’acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del decreto di autorizzazione dell’AG, potendo conseguire ad una mera attività di ispezione del telefono da parte della PG (Sez. 6, 20247/2018).

La disciplina processuale (artt. 55 e 348) è orientata al principio dell’atipicità degli atti di indagine della PG, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal PM direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest’ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l’individuazione di persone o di cose. Le individuazioni fotografiche possono essere effettuate d’iniziativa della PG senza che sia necessaria la delega da parte del PM, anche se quest’ultimo abbia già assunto la direzione delle indagini, in quanto la norma di cui all’art. 348, comma 3 non pone alcun divieto ma anzi consente alla PG di svolgere di propria iniziativa tutte le “altre” attività d’indagine per accertare i reati (Sez. 2, 7640/2018).

L’accertamento del tasso alcolemico può essere operato direttamente dalla PG, mediante esame spirometrico, avvalendosi cioè di apposito apparecchio di misurazione in dotazione (c.d. etilometro), oppure attraverso le metodologie cliniche e analitiche in uso alla struttura sanitaria o l’esame dei liquidi biologici. Proprio con riferimento a tale seconda ipotesi, si è  anche di recente  chiarito che sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 e 114 Att. in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla PG (Sez. 4, 51284/2017).

L’individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla PG costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, 39776/2017).

Gli atti di accertamento rientrano nei compiti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che possono essere compiuti dalla PG avuto anche riguardo ad una delle facoltà previste dall’articolo 27, comma 4, DPR 380/2001, laddove la disposizione fa riferimento, tra l’altro, ai casi di accertamento di presunte violazioni urbanistico ed edilizie.

Si tratta di una disposizione coordinata con le funzioni, tra cui quella di prendere anche di propria iniziativa notizia dei reati, attribuite dall’articolo 55 alla PG, che pertanto può esercitare motu proprio le stesse funzioni che l’articolo 27, comma 1, DPR 380/2001 attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale (per la verifica circa la corrispondenza dell’attività urbanistico-edilizia alle norme di legge o regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi), con la conseguenza che il controllo sull’attività urbanistico-edilizia, se non sfocia, come nella specie, in accertamenti urgenti ex articolo 354, non richiede il rispetto delle garanzie difensive risolvendosi l’attività di PG in una descrizione di ciò che è caduto sotto la diretta percezione degli operanti o nel compimento, come è avvenuto nel caso in esame, di rilievi fotografici riproduttivi della realtà fenomenica, espletando quindi una funzione meramente preliminare rispetto alle attività strettamente processuali che possono essere successivamente compiute, dopo l’acquisizione della notizia di reato, e restando pertanto i atti investigativi estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 (Sez. 3, 786/2018).

Il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all’attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 ss.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del GIP poiché, costituendo un mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della PG (Sez. 5, 13822/2017).

L’impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze non può essere interpretato come limitazione dell’attività della PG tesa a verificare l’effettiva sussistenza della notizia di reato e a poter procedere, in caso positivo, alla identificazione dell’autore del reato stesso e, se ne ricorrono i presupposti, a procedere al suo arresto. D’altronde l’obbligo di cui sopra ha, con evidenza, lo scopo di proteggere la collettività e la persona offesa del reato, non certo quello di favorire colui che ha commesso il reato (Sez. 2, 47871/2016).

Non può farsi discendere dall’obbligo della PG di ricercare le prove dei reati e di assicurare i colpevoli alla giustizia, previsto in via generale dall’art. 55, l’esclusione della responsabilità dell’agente provocatore, poiché è adempimento di un dovere perseguire i reati commessi, non già di suscitare azioni criminose al fine di arrestarne gli autori (Sez. 4, 47056/2016).

Le modalità di esercizio del potere della PG  quando non siano connotate da arbitrarietà o specifiche illegittimità  non integrano alcuna violazione di legge suscettibile di tradursi in una violazione dei diritti di difesa dell’imputato (Sez. 7, 37145/2016).

La possibilità che soggetti terzi partecipino ad atti di indagine e di assicurazione delle fonti di prova è espressamente prevista dall’art. 348, comma 4, in base al quale la PG, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del PM, compie atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

A parte detta facoltà (della quale in forme omologhe o diverse può anche avvalersi il PM), non si può certo dubitare della specifica competenza tecnica del personale dell’Agenzia delle entrate in materia di evasione d’imposte, sicché occorre considerare che la L. 4/1929 all’art. 32 disciplina specificamente i casi di collaborazione nell’accertamento dei reati da parte della PG e di quella tributaria e l’art. 33 faculta la polizia tributaria, della cui qualifica al personale dell’agenzia delle entrate neppure il ricorrente dubita, ad eseguire perquisizioni locali limitatamente al sospetto di violazione di leggi finanziarie costituenti, come nella specie, reato (Sez. 3, 5923/2015).