x

x

Art. 56 - Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

Rassegna giurisprudenziale

Servizi e sezioni di polizia giudiziaria (art. 56)

La disciplina processuale (artt. 55 e 348) è orientata al principio dell’atipicità degli atti di indagine della PG, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal PM direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell’accertamento del reato e dell’individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest’ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l’individuazione di persone o di cose.

Le individuazioni fotografiche possono essere effettuate d’iniziativa della PG senza che sia necessaria la delega da parte del PM, anche se quest’ultimo abbia già assunto la direzione delle indagini, in quanto la norma di cui all’art. 348, comma 3 non pone alcun divieto ma anzi consente alla PG di svolgere di propria iniziativa tutte le “altre” attività d’indagine per accertare i reati (Sez. 2, 7640/2018).

In tema di sequestro probatorio, l’art. 253 comma 3, nel consentire al giudice la facoltà di delegare un ufficiale di PG per la esecuzione del sequestro, non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario caratterizzato da una valutazione ad personam di capacità o di affidabilità del singolo ufficiale; ha, invece, soltanto voluto consentire al giudice di non eseguire personalmente il sequestro delegando un ufficiale della polizia giudiziaria che è istituzionalmente destinata a svolgere la propria attività «alle dipendenze e sotto la direzione dell’AG». Con la conseguenza che è valida la delega con facoltà di subdelega, purché l’ufficiale obbligato deleghi, a sua volta, altro ufficiale di PG (Sez. 6, 3571/1993).