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Art. 57 - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.

Rassegna giurisprudenziale

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 57)

Il personale ARPA svolgente funzioni di vigilanza e controllo riveste la qualifica di polizia giudiziaria in ragione delle specifiche competenze attribuite dalla normativa legislativa e regolamentare, vigente per l'intero territorio nazionale, ed in considerazione della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale (Sez. 3, 9954/2021).

Se è vero che, come ricordato dal ricorrente, il D.L.gs n. 197 del 12 maggio 1995 ha soppresso la qualifica di assistente capo UPG, è altresì vero che, in forza dell’art. 12 del menzionato decreto, il personale appartenente all’anzidetta qualifica è transitato nel ruolo dei sovrintendenti e l’art. 57 dispone che anche questi ultimi rivestono la qualifica di ufficiali di PG. Il che rende evidente la manifesta infondatezza delle censure in esame, essendo la perquisizione stata effettuata da ufficiali di PG (Sez. 2, 41207/2017).

I verbali redatti dall’Ispettorato del Lavoro sono assimilati ai verbali di PG ex art. 57 (Sez. 3, 53132/2017).

Ai sensi dell’art. 57, comma 1 lett. c) riveste la qualità di ufficiale di PG il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza (Sez. 6, 16101/2016).