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CAPO I - DEI DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ SESSUALE

Art. 519 - Della violenza carnale (1)

[1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l’ascendente o il tutore, ovvero è un’altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d’inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 520 - Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (1)

[1. Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 521 - Atti di libidine violenti (1)

[1. Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

2. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 522 - Ratto a fine di matrimonio (1)

[1. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso in danno di una persona dell’uno o dell’altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 523 - Ratto a fine di libidine (1)

[1. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

2. La pena è aumentata [c.p. 64] se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto, ovvero di una donna coniugata.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 524 - Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio (1)

[1. Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 525 - Circostanze attenuanti (1)

[1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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Art. 526 - Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (1)

[1. Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [c.p. 540].

2. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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