x

x

Art. 524 - Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio (1)

[1. Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.