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Art. 526 - Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata (1)

[1. Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [c.p. 540].

2. Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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