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Art. 522 - Ratto a fine di matrimonio (1)

[1. Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Se il fatto è commesso in danno di una persona dell’uno o dell’altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 1, L. 66/1996.

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