1. Le pene principali stabilite per i delitti sono:
1) la morte (1);
2) l’ergastolo (2);
3) la reclusione;
4) la multa.
2. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
1) l’arresto;
2) l’ammenda.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile.
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1. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.
2. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l’ammenda.
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1. Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l’interdizione dai pubblici uffici;
2) l’interdizione da una professione o da un’arte;
3) l’interdizione legale;
4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (1);
6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2)(3).
2. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (3).
3. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
4. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.
(1) Numero aggiunto dall’art. 5, L. 97/2001.
(2) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera a), DLGS 154/2013.
(3) Comma così sostituito dall’art. 118, L. 689/1981.
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1. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
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