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CAPO I - DELLE SPECIE DI PENE, IN GENERALE

Art. 17 - Pene principali: specie

1. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) la morte (1);

2) l’ergastolo (2);

3) la reclusione;

4) la multa.

2. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l’arresto;

2) l’ammenda.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile.

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Art. 18 - Denominazione e classificazione delle pene principali

1. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l’ergastolo, la reclusione e l’arresto.

2. Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l’ammenda.

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Art. 19 - Pene accessorie: specie

1. Le pene accessorie per i delitti sono:

1) l’interdizione dai pubblici uffici;

2) l’interdizione da una professione o da un’arte;

3) l’interdizione legale;

4) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

5) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro (1);

6) la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2)(3).

2. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (3).

3. Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

4. La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

(1) Numero aggiunto dall’art. 5, L. 97/2001.

(2) Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera a), DLGS 154/2013.

(3) Comma così sostituito dall’art. 118, L. 689/1981.

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Art. 20 - Pene principali e accessorie

1. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

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