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Art. 17 - Pene principali: specie

1. Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) la morte (1);

2) l’ergastolo (2);

3) la reclusione;

4) la multa.

2. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1) l’arresto;

2) l’ammenda.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’art. 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non esclude l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile.

Rassegna di giurisprudenza

Sebbene si riconosca natura di sanzione penale all’isolamento diurno, non può che evidenziarsi il suo mancato inserimento nel novero delle pene elencate negli artt. 17 e ss. e  anche a voler prescindere da tale dato formale  l’impossibilità di inquadrarlo nell’ambito delle pene principali e delle pene accessorie. Tale difformità strutturale impedisce l’assimilazione di tale istituto a quello della fungibilità (Sez. 1, 17521/2017).