Atto di nascita con madre intenzionale: azione di rettificazione e reclamo

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Atto di nascita con madre intenzionale: azione di rettificazione e reclamo

Decreto d’inammissibilità della Corte d’Appello di Venezia n. cronol. 1839/2025 del 28.08.2025: rettificazione di atto di nascita di minore nato da coppia omogenitoriale femminile

 

La questione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha impugnato con azione di rettificazione ai sensi dell’art. 95 comma 1, D.P.R. 396/2000, mediante 33 ricorsi, gli atti di nascita registrati dal Sindaco del Comune di Padova, sin dal 2017, con l’indicazione di due madri (biologica e d’intenzione).

Il Tribunale di Padova dichiarava inammissibili i ricorsi non ritenendo correggibili gli atti di nascita con la procedura di rettificazione di cui all’art. 95 DPR 396/2000, avendo il giudizio ad oggetto una questione di stato.

I decreti di inammissibilità del Tribunale venivano impugnati, con distinti reclami, dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia e dal Ministero dell’Interno.

Si è costituito in giudizio il Sindaco del Comune di Padova in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, con il patrocinio dell’Avvocatura Civica, contestando la fondatezza dei reclami e sostenendo la correttezza del proprio operato.

La Corte di Appello ha sospeso i giudizi nell’attesa della pronuncia della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell’art. 250 c.c., promosso dal Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, con ordinanza del 26.06.2024.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 68/2025, depositata in data 22.05.2025 e pubblicata in G.U. il 28.05.2025, ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 30 Cost., dell’art. 8 L. 40/2004, nella parte in cui non prevede che il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

La Corte di Appello di Venezia, previa riunione dei reclami proposti dalla Procura Generale della Repubblica e dal Ministero dell’Interno, ha dichiarato inammissibili i reclami della Procura Generale della Repubblica, mentre ha ritenuto ammissibile l’azione di rettificazione proposta dal Ministero, per poi rigettarla nel merito sulla base della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025.


Profilo della legittimazione della Procura Generale della Repubblica

Tramite i propri scritti difensivi il Comune di Padova nei predetti 33 procedimenti di rettificazione dell’atto di nascita di minori nati all’estero con PMA e con l’indicazione di due madri, ha sollevato nel procedimento di secondo grado l’eccezione di rito di carenza di legittimazione della Procura Generale della Repubblica alla proposizione di reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c, avanti alla Corte d’Appello, avverso il provvedimento camerale del Tribunale di Padova.

Il reclamo in appello presso la Corte d’Appello di Venezia è stato, infatti, promosso dalla Procura Generale della Repubblica.

Tuttavia, come emerge dal tenore dei richiamati decreti d’inammissibilità in commento, l’eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Padova è stata ritenuta fondata.

Sul punto, per una più puntuale comprensione, è necessario richiamare un arresto della Suprema Corte, Sez. I, n. 6865/1995, che chiarisce, con ragionamento analitico, quale debba essere l’Ufficio della Procura effettivamente legittimato a reclamare il provvedimento emesso dal Tribunale ordinario, nei procedimenti in materia civile.

Come noto, in via generale, la Procura della Repubblica è l’Ufficio Giudiziario di primo grado, avanti al Tribunale, mentre la Procura Generale della Repubblica è l’Ufficio Giudiziario di secondo grado nei giudizi d’impugnazione avanti alla Corte d’Appello e alla Suprema Corte di Cassazione, non solo in funzione requirente nel processo penale, ma analogamente anche nel procedimento civile originato da ricorso ex art. 95 del D.P.R. 369/2000.

Tanto che, secondo quanto precisato nel richiamato arresto del 1995 della Suprema Corte, in relazione agli Uffici della Procura Generale della Repubblica e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario: “ciascun membro dell'ufficio può agire per l'ufficio e può sostituirsi ad un altro membro nell'adempimento delle funzioni, sicché, nell'ambito dello stesso processo, soggetto dell'azione è l'ufficio e non il capo dello stesso;

- che la legittimazione dei singoli membri è data dall'appartenenza all'ufficio e dal potere-dovere che da quella consegue;

- che la legittimazione dell'ufficio si determina con riferimento al giudice competente a conoscere della domanda e spetta a quello funzionante presso tale giudice;

- che la legittimazione ad operare nel singolo processo si trasferisce, nelle fasi d'impugnazione, all'ufficio del pubblico Ministero funzionante presso il giudice del gravame. Pertanto - salvo deroghe espressamente previste (ricorso nell'interesse della legge; impugnazione nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'art. 72 c.p.c.) - legittimato a proporre l'impugnazione è l'ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, anche se, proposta l'impugnazione, chi deve poi compiere i relativi atti nella fase di gravame è l'ufficio funzionante presso il giudice d'impugnazione”.

Sulla base della sopra citata ricostruzione, operata dalla Suprema Corte, viene espresso chiaramente che legittimato a proporre reclamo è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario avverso la decisione del Tribunale medesimo, mentre la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello è legittimata ad impugnare le pronunce emesse dalla Corte medesima.

Su tali considerazioni, nel caso di specie, andrebbe, quindi, escluso che la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia avesse legittimazione a proporre reclamo contro un provvedimento reso in una fase del giudizio in cui non era né poteva essere parte.

Tale legittimazione è, infatti, radicata in via esclusiva in capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, che ha preso parte al procedimento di primo grado e che ha promosso e depositato il ricorso di rettificazione degli atti di nascita ex art. 95 del D.P.R. 369/2000.

Tale impostazione, se considerato il quadro più generale delle attribuzioni alla Procura, si pone, del resto, in  linea con quanto disposto in sede di esecuzione penale, laddove la legittimazione ad impugnare il provvedimento del Giudice spetta, in via esclusiva, al Pubblico Ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento di primo grado (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 26.05.2020, n. 15853; Cass. Pen., Sez. I, 11.01.2013, n. 6324).

In ottica di confronto con altra disposizione in ambito penale, ma che presenta analoga ratio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in ordine all’impugnazione del provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione, il ricorso fosse inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato, in quanto:“la legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione non può essere riconosciuta agli uffici del pubblico ministero che abbiano sede in un diverso circondario, cioè ad uffici del pubblico ministero che, avuto riguardo alla geografia giudiziaria, non avrebbero potuto rivestire, comunque, la qualità di parte nel procedimento”(Cass. Pen., Sez. I, 26.05.2020).

In tale quadro non è, d’altra parte, ravvisabile neppure l’applicabilità, nei procedimenti civili ex art. 95 del D.P.R. n. 369/2000 promossi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, dell’istituto del potere di surroga del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, assimilabile a quello attribuitogli in sede penale dall’art. 570 c.p.p. (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 27.10.2006, n. 38846).

Il Collegio Giudicante della Corte d’Appello, nel provvedimento in commento, ha pertanto accolto il sopra descritto indirizzo sulla scorta delle seguenti argomentazioni, ritenendo che la norma rilevante sia quella contenuta nell’art. 70 R.D. n. 12/1941, e ulteriormente nell’art. 75 del medesimo Ordinamento giudiziario, ove viene previsto che il Pubblico Ministero (di seguito P.M.) esercita l’azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge; parimenti il P.M. esercita la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli nella stessa materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti.

Le funzioni del P. M. presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le Corti d’Appello, ai sensi dell’art. 70, co. 1, dell’Ordinamento Giudiziario, sono esercitate dai Procuratori Generali della Repubblica e presso i Tribunali dai Procuratori della Repubblica, mentre il successivo co. 3 del medesimo articolo stabilisce che i Procuratori Generali, gli Avvocati Generali presso le sezioni distaccate di Corte d’Appello e i Procuratori della Repubblica esercitano le loro funzioni personalmente o per mezzo dei dipendenti magistrati addetti ai rispettivi uffici.  

Da quanto espresso dalla Suprema Corte, nonché confermato anche dalla successiva pronuncia n. 12236 del 2003, discende che, mentre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale è legittimato a proporre il reclamo avverso la decisione del Tribunale, solo nel caso in cui il reclamo sia stato proposto dalla Procura legittimata, la Procura Generale presso la Corte di Appello procedente potrà compiere i relativi atti nella fase di gravame.

In sintesi, la legittimazione a ricorrere in appello avverso il decreto del Tribunale non appartiene, pertanto, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, salvi i casi tipizzati di legittimazione concorrente in materia matrimoniale.

Ora, acclarato dal legislatore che il P. M. abbia la vigilanza sul servizio dello stato civile e le altre attribuzioni demandategli in materia, in conformità alle leggi e ai regolamenti, non viene tuttavia conferito dalla normativa vigente indistintamente alla Procura della Repubblica e alla Procura Generale presso la Corte di Appello la legittimazione a reclamare il decreto emesso dal Tribunale in materia di rettifica degli atti dello stato civile.

A questo consegue che il reclamo proposto dalla Procura Generale presso la Corte di Appello, adita nel caso di specie, va ritenuto inammissibile, essendo privo, come sopra argomentato, l’ufficio del P. M. di legitimatio ad causam.

Sul punto, si precisa che la declaratoria d’inammissibilità dei reclami, in commento, proposti dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello è stata adottata secondo il principio della ragione più liquida, intendendosi con tale espressione di elaborazione squisitamente dottrinale e non codificata dal legislatore, un principio di frequente utilizzo giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia manifestamente di agevole risoluzione, idonea a dirimere l’intera controversia tale da rendere superfluo l’esame di tutte le altre questioni sollevate con l’atto introduttivo del procedimento per cui secondo il brocardo “nihil fit plura quod fieri potest per pauciora”, traducibile con “è inutile fare con più ciò che si può fare con meno” e che sintetizza tale principio diventa necessario eliminare le questioni il cui esame potrebbe ritardare la definizione del processo senza tuttavia apportare vantaggi.

Va anche evidenziato, inoltre, che sulla base di questa impostazione, nel caso di specie, vi sia stato anche un difetto d’integrità del contraddittorio in quanto non è stata effettuata la notificazione del reclamo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

A riguardo la giurisprudenza di legittimità enuncia che “l’integrazione del contraddittorio, in sede d’impugnazione, nei confronti del Pubblico Ministero presso il Giudice a quo non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l’intervento, ma soltanto in quelle nelle quali egli sia titolare del potere di proporre impugnazione, trattandosi di cause che lo stesso avrebbe potuto proporre o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell’art. 72 cpc” (Cass. n. 3252/2022 e Cass. Sez. Un. n. 3556/2017).

 

Profilo dell’ammissibilità dell’azione di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/2000

La Corte d’Appello, esaurite le eccezioni preliminari, affronta il motivo di reclamo del Ministero diretto a contestare la decisione del Tribunale di Padova (Decreto d’inammissibilità n. 2051/2024 del 05.03.2024 e altri 32 analoghi) che, dopo aver ricostruito il sistema normativo di accertamento dello status filiationis ed essersi compiutamente soffermato sulla distinzione tra il procedimento di rettificazione di cui all’art. 95 DPR 396/2000 e le azioni di status disciplinate dal codice civile, è giunto alla dichiarazione di inammissibilità dell’azione di rettificazione proposta dal P.M. sulla base di due presupposti:

  • la dichiarazione di nascita resa all’Ufficiale di Stato Civile, da questi ricevuta e documentata attraverso l’iscrizione nei registri dello Stato Civile, ha natura costitutiva agli effetti legali dello stato personale, di modo che attraverso di essa il “nato” diventa giuridicamente “figlio”;
  • l’azione di rettificazione può essere esercitata nelle ipotesi in cui oggetto di contestazione sia un errore nella formazione dell’atto di nascita senza che lo stato in esso documentato sia controverso; diversamente, ogniqualvolta sia oggetto di contestazione lo status personale a monte dell’atto che lo deve documentare, è necessario fare ricorso alle diverse e tipizzate azioni di status di cui al codice civile (art. 263 c.c.).

Dunque, il Tribunale patavino ha ritenuto che la controversia abbia sostanzialmente ad oggetto il rapporto di filiazione tra minore e madre intenzionale, contestabile solo con un’azione di stato di status.

Ciononostante, il Giudice del reclamo ha disatteso l’articolata e puntuale ricostruzione del Tribunale, ritenendo applicabile al caso di specie l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’azione di ex art. 95 D.P.R. 396/2000 non è limitata alla sola rettificazione dei singoli atti ma, in un’accezione più ampia, riguardando la tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso  (Cass. n. 16567/2021; Cass. n. 1204/1984) e può ricomprendere, oltre alla correzione di un atto compilato o trascritto per errore, anche la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto a causa di una difformità tra la situazione di fatto, quale dovrebbe essere nella realtà secondo la disciplina normativa vigente, e quella annotata nel registro degli atti di nascita (Cass. n. 7413/2022, Cass. n. 23319/2021 e Cass. n. 21094/2009).

Sulla tale base, la Corte del reclamo, ritenendo sussistente, nel caso di specie, una difformità tra situazione quale dovrebbe essere secondo la disciplina normativa vigente e quella annotata nel Registro degli atti di nascita, ha dichiarato l’erroneità della valutazione del Tribunale di Padova e, in accoglimento della doglianza dal Ministero, ha ritenuto che il ricorso deve essere deciso nel merito.

Sul punto, va rilevato che la Corte d’Appello, aderendo al su indicato indirizzo di legittimità, mostra di non ritenere applicabile al giudizio pendente, al fine della decisione della questione di rito, la sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 L. 40/2004, nella parte in cui non consente il riconoscimento dello status di figlio della madre d’intenzione.

D’altronde, va osservato che a seguito della pubblicazione della decisione della Consulta, può ritenersi che l’indirizzo di legittimità richiamato dalla Corte d’Appello sia superato, non potendosi  ulteriormente ritenere che sussista una difformità tra la registrazione della madre d’intenzione nell’atto di nascita e la disciplina normativa vigente adeguata al dettato costituzionale. Con la conseguenza che, in ogni caso, la registrazione della madre d’intenzione non potrà più essere impugnata con l’azione di rettificazione, bensì, eventualmente, attraverso il ricorso ad un’azione di stato (art. 263 c.c.).

Al riguardo va, però, osservato che l’azione deve ritenersi preclusa alla madre d’intenzione ex art. 9 L. 40/2004 a norma del quale, in caso di ricorso alla pratica di fecondazione di tipo eterologo, il “coniuge o il convivente” della madre naturale, pur in assenza di un suo apporto biologico, non può, comunque, impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, non potendo sottrarsi alle responsabilità derivanti dal percorso genitoriale intrapreso con il ricorso alla PMA.