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La madre che ostacola i rapporti padre-figlio commette reato

Cassazione, sentenza numero 28401 depositata il 19 luglio 2022
padri e figli
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La madre che ostacola i rapporti padre-figlio commette reato

L’inadempimento in malafede integra il delitto ex articolo 388 Cp l’affidatario deve chiedere al giudice la modifica delle condizioni di visita e non può assumere iniziative arbitrarie, dannose per il minore

La Cassazione con la sentenza numero 28401 depositata il 19 luglio 2022 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice da parte di una madre che ha ostacolato gli incontri fra il padre e il figlio minore.

La norma in esame: art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

1. Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

6. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

7. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

La cassazione ha sancito il principio di diritto che è configurabile il reato previsto dall’articolo 388 del codice penale, a patto che l’inadempimento sia in mala fede e non frutto di una mera inosservanza dell’obbligo di consentire il diritto di visita.

Il genitore affidatario può rifiutare di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile soltanto se si verifica un fatto nuovo e tanto improvviso, oltre che transitorio, che non è possibile rivolgersi all’autorità per l’opportuna modifica: diversamente la sospensione delle condizioni di visita va sempre richiesta al magistrato.

È quanto emerge dalla sentenza della sezione 6 della cassazione depositata il 19 luglio.

Gli Ermellini hanno sottolineato la condotta fraudolenta della donna che ha ostacolato anche i colloqui telefonici fra la minore il padre eludendo il provvedimento del tribunale di Gorizia.

È vero: non basta il mero inadempimento a integrare il reato ex articolo 388, secondo comma, Cp ma risulta necessario che l’affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati all’obbligo di consentire all’altro genitore le visite al figlio.

Nel caso in esame, però, la signora si trasferisce in un’altra località in provincia di Udine e poi in Slovenia all’insaputa del suo ex, al quale è contrapposta in un contenzioso caratterizzato da alta conflittualità. E fa perdere le sue tracce a tutte le figure istituzionali coinvolte nella vicenda per la tutela del minore: anche al consulente tecnico del procedimento che lei stessa ha instaurato. Insomma: si configura la condotta fraudolenta.

La difesa ha invocato l’applicazione della convenzione dell’Aja.

La cassazione ha precisato che la convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, rese esecutiva con la legge numero 64 del 1994, stabilisce che l’affidatario può trasferirsi all’estero ma spetta al giudice valutare qual è il collocamento del minore più funzionale, mentre l’altro genitore può esigere solo che sia garantita l’effettività del diritto di visita. (Cassazione sentenza numero 31717/2008 sezione VI)

Nella specie la donna giustifica l’allontanamento con la necessità di «distrarre» la figlia dall’ambiente che si era creata con il padre. Ma assume iniziative arbitrarie e dannose per la stessa minore: la figlia risultava sradicata dall’ambiente di riferimento tanto che il tribunale aveva affidato la minore al Comune di residenza.

Quindi, chiosano i Supremi Giudici, non si versa in mero inadempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento del giudice o di trasferimento all’estero, pacificamente stabilito dal genitore affidatario, ma di condotta fraudolenta.

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, rassegna della giurisprudenza : Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com)