Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
1. Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito (1).
3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
6. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
7. Il colpevole è punito a querela della persona offesa (2).
(1) Comma così interpolato dal DLGS 21/2018, allo scopo di inserire la previsione precedentemente contenuta nell’art. 6 L. 154/2001.
(2) Articolo prima modificato dagli artt. 87 e 113, L. 689/1981 e dall’art. 2, L. 52/2006 e poi così sostituito dal comma 21 dell’art. 3, L. 94/2009.
Rassegna di giurisprudenza
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti previsti dall'articolo 388, comma secondo, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile perché richiede per la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato: infatti, l'interesse tutelato dalla norma non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato che per integrare il reato non basta un mero comportamento omissivo, ma si richiede un comportamento attivo che sia volto a frustare, o quanto meno a rendere difficile, l'esecuzione del provvedimento giudiziale, mentre la semplice inattività viene perseguita dalla legge con sanzioni di carattere civilistico) (Sez. 6, 23405/2022).
Nell'art. 388, primo comma, c.p. si puniscono i comportamenti destinati a precostituire una situazione di ineseguibilità della decisione giudiziaria definitiva, così da garantire l'effettività della tutela giurisdizionale: non è quindi la possibilità di un'esecuzione "attuale" della decisione giudiziaria a venire in rilievo, perché il primo comma estende esplicitamente la tutela anche agli obblighi "dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria" per i quali è tuttavia rilevante l'esigenza di preservare la possibilità di un'effettiva efficacia pratica della decisione futura. L'inottemperanza "all'ingiunzione di eseguire la sentenza" viene quindi ad assegnare rilevanza penale anche ai precedenti comportamenti simulatori o fraudolenti. Pertanto, la condotta di creazione di una fittizia indisponibilità del proprio patrimonio in danno dei creditori può essere anche antecedente al provvedimento del giudice da eludere, venendosi a consumare il reato con l'inottemperanza all'ordine del giudice, inottemperanza da riportare, al più tardi, al momento della conoscenza legale della sentenza esecutiva con la notifica della stessa e del precetto. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, l'ingiunzione ad adempiere costituisce invero una condizione di punibilità del reato e può consistere anche in una richiesta di adempimento informale o addirittura implicita, purché inequivoca e non semplicemente supposta (Sez. 6, 11632/2020).
L’omessa indicazione all’ufficiale giudiziario da parte del debitore esecutato della titolarità delle quote di società in accomandita semplice non integra il reato di cui all’art. 388, sesto comma, in quanto questo delitto ha ad oggetto l’omessa o falsa dichiarazione in ordine a beni pignorabili e non a beni impignorabili, come le quote sociali del tipo indicato, essendo questi ultimi, come tali, esclusi dall’obbligo dichiarativo (Sez. 6, 58226/2018).
Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall’art. 388, comma terzo, ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene, così che, una volta constatato che lo stesso è stato distolto dalla procedura esecutiva, si deve escludere che un successivo accertamento della medesima condotta già compiuta integri un’ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi (Sez. 6, 52173/2017).
Il legislatore, con la L. 698/1981, ha modificato l’art. 334 intendendo mantenere nell’ambito di operatività della norma solo quelle fattispecie, perseguibili d’ufficio, che trovano fondamento nella violazione di vincoli di natura penale o amministrativa, scorporando da tale disposizione e trasferendo nel testo degli artt. 388 e 388-bis quelle ipotesi che trovano il loro fondamento in violazioni di vincoli di natura privatistica, perseguibili a querela, quale quella che attiene alle cose sottoposte a pignoramento, istituto che non perde la sua natura anche se creditore pignorante è lo Stato o altro ente pubblico.
Ne consegue che, mentre sono procedibili d’ufficio i reati il cui scopo è di tutelare il vincolo del sequestro disposto dal magistrato nel corso di un procedimento penale o dalla pubblica amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela (artt. 334 e 335), è perseguibile a querela il reato di sottrazione del compendio pignorato (art. 388), la cui funzione è quella di garantire un vincolo di natura civilistica (Sez. 6, 6879/1998).
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non già il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, la condotta di occultamento di un bene sottoposto a sequestro giudiziario da parte di soggetto fallito (Sez. 6, 14405/2009).
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388, comma primo, non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore (SU, 12213/2018).
Nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l’inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (SU, 12213/2018).
Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall’art. 388, comma terzo, ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene, cosicché, una volta constatato che lo stesso è stato distolto dalla procedura esecutiva, deve escludersi che un successivo accertamento della medesima condotta già compiuta integri un’ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi (Sez.6, 52173/2017).
La legittimazione a proporre querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice riguardante l’affidamento dei figli, previsto dall’art. 388, comma secondo, spetta al genitore interessato all’osservanza del provvedimento e non al minore, in quanto l’interesse tutelato è quello relativo all’esercizio delle prerogative genitoriali (Sez. 6, 46483/2017).
L’omessa indicazione all’ufficiale giudiziario da parte del debitore esecutato della titolarità delle quote di società in accomandita semplice non integra il reato di cui all’art. 388, comma sesto, il quale ha ad oggetto l’omessa o falsa dichiarazione in ordine a beni pignorabili e non quelli – come dette quote sociali –impignorabili e, come tali, esclusi dall’obbligo dichiarativo (Sez. 6, 36760/2017).
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 388, comma secondo, cod. pen., l’elusione del provvedimento del giudice può consistere anche in una condotta che ostacola dall’esterno un’attività esecutiva integralmente affidata ad altri ovvero in una inottemperanza di un obbligo coattivamente ineseguibile, per la cui esecuzione è indispensabile la collaborazione dell’obbligato (Sez. 6, 11952/2017).
Le norme di cui agli artt. 388 e 574, che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità, poiché il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un’incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla potestà genitoriale o ad altre situazioni particolari, ed inoltre le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme (Sez. 6, 33989/2015).
Non integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento l’atto di disposizione di un bene immobile compiuta dopo la notifica dell’atto di pignoramento ma prima della trascrizione di quest’ultimo (Sez. 6, 29154/2015).
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 388, secondo comma, nella categoria dei provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari a difesa delle proprietà è compreso ogni provvedimento atto ad incidere sull’esercizio del diritto reale e che richiede la necessaria ottemperanza del destinatario dell’ordine, in quanto insuscettibile di essere regolarmente eseguito in via coattiva secondo le regole dell’esecuzione civile (Sez. 6, 17650/2015).
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 388, comma sesto, che sanziona la condotta del debitore il quale, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, è sufficiente anche l’omessa o falsa dichiarazione relativa ad un credito contestato (Sez. 6, 15915/2015).
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, è solo quello che, pur senza configurare l’esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l’eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla (Sez. 6, 7611/2015).
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento del giudice (art. 388), è necessario e sufficiente che vi sia stata una richiesta di adempimento (o una messa in mora), anche informale, purché si tratti di intimazione che sia precisa e non equivoca, rigorosamente provata anche quanto alla sua ricezione da parte del debitore (Sez. 6, 51218/2014).
Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall’art. 388, comma secondo, rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi a norma dell’art. 700 CPP, purché attinenti alla difesa della proprietà, del possesso o del credito (Sez. 6, 1658/2014).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 388, primo comma, l’ingiunzione ad adempiere, che costituisce condizione di punibilità del reato, può consistere anche in una richiesta di adempimento informale o addirittura implicita, purché inequivoca e non semplicemente supposta (Sez. 6, 50097/2013).
Integra gli estremi del tentativo del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nella forma dell’elusione della misura cautelare a difesa del credito, a norma degli artt. 56 e 388, secondo comma, la condotta del genitore che, al fine di eludere il provvedimento emesso ex art. 700 cod. proc. civ. a tutela del diritto del figlio di ricevere il mantenimento mediante la messa a disposizione di una casa di abitazione, simula un contratto di alienazione dell’immobile in favore di terzi e, sulla base di questo atto, agisce davanti al giudice per ottenere lo sfratto dell’avente diritto, non riuscendo nell’intento per il sequestro giudiziario del bene (Sez. 6, 50097/2013).